CGC

Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di contratto e di viaggio (AVRB)

Le seguenti disposizioni costituiscono parte integrante del contratto stipulato tra Lufthansa City Center / TRAVAC Business Travel AG e il committente/viaggiatore. Si applicano inoltre le condizioni generali di contratto e/o di trasporto delle società di servizi responsabili (volo, hotel, auto a noleggio, pullman, nave, ecc.).

Di seguito, Lufthansa City Center / TRAVAC Business Travel AG sarà abbreviato con la dicitura "agenzia di viaggi" e il committente/viaggiatore con il termine "partecipante".

In conformità con le direttive dell'Associazione Svizzera delle Agenzie di Viaggio, l'agenzia di viaggi può addebitare al partecipante una commissione da CHF 60 a CHF 150 a persona per la consulenza e l'elaborazione di un servizio.

1. Registrazione conclusione del contratto
La conclusione del contratto tra l'agenzia di viaggi e il partecipante avviene per iscritto, in forma elettronica o verbale.

1.1 Dati personali completi e corretti
I nomi e i cognomi del partecipante indicati nel passaporto/carta d'identità devono essere identici alle informazioni fornite dal partecipante al momento della prenotazione (telefonicamente, per iscritto ed elettronicamente). Le modifiche successive saranno fatturate dal fornitore del servizio come annullamento/cambio di prenotazione con le relative spese di annullamento o cambio di prenotazione. L'agenzia di viaggi non è responsabile delle conseguenze derivanti da dati personali incompleti o errati. Il partecipante deve farsi carico dei costi che ne derivano.

2. Prezzi e fatturazione
In caso di aumento successivo del prezzo da parte della società di trasporto (ad es. supplementi carburante), in caso di introduzione o aumento di tasse o imposte (ad es. tasse aeroportuali), in caso di adeguamenti dovuti a variazioni dei tassi di cambio, in caso di errori di stampa, nonché errori tecnici di stampa, in caso di variazioni dell'aliquota IVA e simili, l'agenzia di viaggi può aumentare i prezzi. L'aumento di prezzo è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi effettivamente sostenuti, più le spese di gestione di massimo CHF 60. Se l'aumento di prezzo è superiore al 10%, il partecipante ha il diritto di recedere dal contratto entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'agenzia di viaggi (telefonicamente, elettronicamente, per iscritto). In questo caso, l'annullamento da parte del partecipante deve avvenire esclusivamente per iscritto.

3. Pagamento
Al momento della registrazione è richiesto un acconto di CHF 800 per i viaggi in Europa e di CHF 1'200 per i viaggi oltreoceano, a persona. Restano salve le disposizioni speciali dei fornitori di servizi (compagnie aeree, hotel, autonoleggi, ecc.). Il saldo deve essere versato entro 30 giorni prima della partenza e, in caso di registrazione successiva, immediatamente. Per i viaggi i cui documenti di viaggio devono essere emessi contemporaneamente alla prenotazione e/o le cui disposizioni dei fornitori di servizi (compagnie aeree, hotel, autonoleggi, ecc.) richiedono un pagamento contestuale alla prenotazione, si applicano le loro condizioni. Il partecipante si fa carico delle spese di annullamento che ne derivano. Un pagamento non tempestivo autorizza l'agenzia di viaggi a rifiutare il servizio di viaggio.

4. Annullamento e cambio di prenotazione

4.1 Annullamento/cambio di prenotazione da parte del partecipante
Si applicano le disposizioni dei fornitori di servizi (alloggio, trasporto, tour operator, ecc.). Si consiglia di stipulare un'assicurazione di viaggio.

4.2 Annullamento/cambio di prenotazione da parte del fornitore di servizi
Si applicano le disposizioni dei fornitori di servizi (alloggio, trasporto, tour operator, ecc.).

5. Passaporto, visto e disposizioni di ingresso
Il partecipante è responsabile del rispetto di tutte le norme di ingresso del paese da visitare importanti per l'esecuzione del viaggio. Tutti gli svantaggi derivanti dall'inosservanza sono a suo carico. Il partecipante è inoltre tenuto a informare l'agenzia di viaggi se possiede una cittadinanza diversa da quella svizzera. Se il partecipante incarica l'agenzia di viaggi di procurare i visti necessari, l'agenzia di viaggi non è responsabile della loro tempestiva concessione da parte della rappresentanza diplomatica competente. L'agenzia di viaggi non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi e costi che possono sorgere in relazione al rilascio del visto. Eventuali costi che possono derivarne sono a carico del partecipante che ha effettuato la prenotazione.

6. Orari di arrivo, proseguimento e ritorno
Se il partecipante non si presenta o si presenta in ritardo a un servizio di trasporto o a un altro servizio prenotato, non è possibile concedere alcun rimborso del servizio pagato. Se il partecipante perde il servizio di trasporto, deve prenotare un nuovo servizio di trasporto a proprie spese. Ciò vale in particolare in caso di variazioni di orario. Il partecipante è tenuto a confermare gli orari o le date di trasporto presso il relativo punto di servizio al più tardi 72 ore prima dell'inizio del servizio di trasporto.

7. Reclami / Difetti
Se i servizi forniti non corrispondono all'incarico concordato tra l'agenzia di viaggi e il partecipante o sono altrimenti difettosi, il partecipante deve richiedere immediatamente e gratuitamente al fornitore di servizi che avrebbe dovuto fornire tale servizio di porre rimedio alla situazione.
Se gli interventi del partecipante non portano a una soluzione, egli è tenuto a richiedere al fornitore di servizi in questione una conferma scritta che attesti il reclamo del partecipante e il suo contenuto. Il difetto ed eventuali richieste di risarcimento danni devono essere fatti valere per iscritto presso l'agenzia di viaggi al più tardi quattro settimane dopo il rientro in Svizzera.

8. Responsabilità
8.1 Viaggi modulari
L'agenzia di viaggi è un intermediario tra il partecipante e le società di trasporto, alberghiere e altri fornitori di servizi. Pertanto, l'agenzia di viaggi non può garantire che queste società svolgano un lavoro impeccabile. L'agenzia di viaggi assicura al partecipante di aver selezionato con cura tutti i partner contrattuali e i fornitori di servizi. L'agenzia di viaggi raccomanda di stipulare un'assicurazione di viaggio.

8.2 Esclusione e limitazione
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un viaggio forfettario o modulare, le richieste di risarcimento danni sono escluse se sono dovute a una negligenza del partecipante, a negligenze imprevedibili o inevitabili di terzi (che non sono fornitori di servizi) o a cause di forza maggiore, oppure se un danno non poteva essere previsto o evitato dall'agenzia di viaggi o dal fornitore di servizi nonostante la dovuta diligenza. Restano salve le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in materia di risarcimento danni in caso di inadempimento o di adempimento non corretto del contratto. In tutti gli altri casi di utilizzo dei fornitori di servizi (aereo, treno, nave, ecc.), la nostra responsabilità è limitata a CHF 500'000 per danno alla persona.

8.3 Modifica/annullamento di viaggi forfettari da parte dell'organizzatore
In caso di viaggi forfettari, il programma di viaggio può subire modifiche all'alloggio, al tipo di trasporto e ai mezzi di trasporto (fornitori di servizi e orari) a causa di circostanze imprevedibili. Le modifiche al programma non danno diritto a richieste di risarcimento danni (nemmeno per danni consequenziali come ad es. perdita di salario).

8.4 Ritardo e annullamento
In caso di ritardo e annullamento, effettuati da società di trasporto, indipendentemente dal motivo, l'agenzia di viaggi non può assumersi alcuna responsabilità per danni, come ad es. perdita di salario, pernottamenti aggiuntivi in hotel, pasti, ecc.

9. Documenti per il servizio prenotato
Il partecipante riceve dall'agenzia di viaggi i documenti relativi ai servizi prenotati, ad es. per viaggi aerei, alloggio, escursioni. Se il partecipante non è in possesso dei documenti entro 5 giorni prima della partenza, deve contattare l'agenzia di viaggi. Il partecipante è responsabile di portare con sé i documenti di viaggio necessari.

10. Garanzia
L'agenzia di viaggi è membro del Fondo di garanzia dell'industria turistica svizzera e garantisce quindi la garanzia degli importi versati dal partecipante in relazione al suo viaggio prenotato. Informazioni dettagliate e le direttive esatte sono fornite al partecipante nell'opuscolo "Garantito andata e ritorno", che può richiedere in qualsiasi momento all'agenzia di viaggi.

11. Mediatore
Prima di un'azione legale, il partecipante deve contattare il mediatore indipendente per l'industria turistica. Il mediatore si impegna a raggiungere un accordo equo ed equilibrato per ogni tipo di problema. Indirizzo: Mediatore dell'industria turistica svizzera, Casella postale, 4601 Olten.

12. Foro competente e diritto applicabile
Nel rapporto contrattuale tra il partecipante e l'agenzia di viaggi si applica esclusivamente il diritto svizzero. Fatte salve le disposizioni di legge imperative, il foro competente è Zurigo.

Zurigo, novembre 2017